Il Certificato di Sicurezza, attestante la navigabilità e documento obbligatorio per le imbarcazioni, per le unità non marcate CE viene rilasciato dall'Autorità Marittima a seguito della visita di rilascio effettuata da un Organismo Tecnico Notificato.
Dopo il rilascio e per tutte le imbarcazioni, deve essere rinnovato tramite la visita periodica, con le seguenti modalità:
► prima visita dopo 8 anni per le imbarcazioni CE categoria A o B e per quelle non CE abilitate alla navigazione senza alcun limite;
► prima visita dopo 10 anni per le imbarcazioni CE categoria C o D e per quelle non CE abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa;
► dopo la prima scadenza e per tutte le imbarcazioni, le visite si susseguono ogni 5 anni.
► prima visita dopo 8 anni per le imbarcazioni CE categoria A o B e per quelle non CE abilitate alla navigazione senza alcun limite;
► prima visita dopo 10 anni per le imbarcazioni CE categoria C o D e per quelle non CE abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa;
► dopo la prima scadenza e per tutte le imbarcazioni, le visite si susseguono ogni 5 anni.
Il Certificato di Sicurezza, a seguito di un evento straordinario (avaria) o della sostituzione dell'apparato motore (solo unità non CE) deve essere convalidato dall'Autorità Marittima a seguito della visita occasionale effettuata da un Organismo Tecnico Notificato.